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Castello d’Agogna e dintorni (3). Cilavegna: un cittadino abbandonato…


Complimenti! anche il giorno di Pasqua Blogolandia è attiva e sveglia. Auguri a tutti i bloggersindaci… ed un pensiero all’Abruzzo.

Riceviamo un pezzo a firma “Adbartolo” che appare sconvolgente e a cui riteniamo di dare  uno spazio e una visibilità diverse da quella del semplice commento. E sì, perchè (e noi non abbiamo ora motivo di dubitare) in esso si concentra lo storico e la documentazione di un caso di malgoverno, di cattiva amministrazione, di inefficienza della legge, di tempi biblici, di attese snervanti, di sentenze esecutive disattese. Pare che qui tutti gli Attori non abbiano fatto la loro parte… e che la Giustizia sia l’ombra, molto scialba, della Legge.

Da mettersi le mani nei capelli. Esortiamo quindi Adbartolo, qualora non l’avesse già fatto, ad inviare questo scritto anche al blog di Cilavegna aperto da un paio di giorni, ed al sito>blog di www.ridisegnacilavegna.eu che fa capo alla candidata Piera Angela Salsa.

Invitiamo anche gli altri candidati a completare o confutare, se del caso, il quadro qui esposto da Adbartolo, e, perchè no, anche i Signori della vecchia o presente Amministrazione, uniti a tutti i citati: uomini di Legge, funzionari comunali, legali d’Impresa, ingegneri, progettisti, vigili… e ovviamente tutti coloro che avendo preso casa da quelle parti hanno qualcosa da segnalare. Da parte nostra siamo pronti ad aprire anche il forum di questa struttura.

ECCOLO…

“Vorrei sapere dalla candidata alla poltrona di Sindaco di Cilavegna se è informata e cosa ne pensa sul caso cilavegna est.
si allega caso

CILAVEGNA, DOVE I SERVIZI ESSENZIALI DIVENTANO UN LUSSO

Da decenni, per legge, la presenza di servizi essenziali in un piano attuativo a destinazione residenziale è una necessità ed un obbligo, ma prima di tutto è frutto del buon senso. Adeguate aree di verde pubblico e privato, parcheggi auto dimensionati sugli abitanti della zona, strade delle ampiezze previste per la circolazione dei veicoli, ecc. costituiscono quei servizi essenziali e fondamentali per rendere accoglienti, secon-do moderni cànoni, i centri urbani dove vive la maggior parte degli italiani. Costituiscono un vero e proprio “diritto” per i cittadini, spesso sono fra i motivi principali per la scelta di una residenza e ancor più spesso sono lautamente pagati dagli stessi cittadini direttamente (es. sotto forma di òneri di urbanizzazione) o indirettamente (es. con l’acquisto di una nuova residenza). E’ quanto accaduto ad un gruppo di residenti in un nuovo quartiere residenziale di Cilavegna (PV), nella Lomellina pavese, prospera provincia lombarda.

Il piano di lottizzazione di iniziativa privata “Cilavegna est” veniva approvato dal Comu-ne di Cilavegna il 16 dicembre 1991 con tutte le adeguate previsioni di legge riguardo i servizi essenziali. Tuttavia un’area destinata a servizi diventava oggetto della realizzazione di un altro edificio residenziale, in palese violazione dello strumento attuativo approvato (piano di lottizzazione). Il Comune di Cilavegna, anziché intervenire sanzionan-do l’intervento abusivo, nel 1999 approvava una variante al piano di lottizzazione (deli-berazioni Consiglio comunale n. 22 del 29 aprile 1999 e n. 48 del 29 settembre 1999) per cercare di sanarlo. Successivamente emanava la concessione edilizia n. 10/01 del 26 giugno 2001 e – una volta accertate variazioni essenziali e la parziale difformità dell’edificio realizzato rispetto al progetto autorizzato – emanava anche l’ordinanza di demolizione n. 33/2002, tuttora ineseguita.

Il T.A.R. Lombardia, su ricorso dei confinanti, annullava la variante del piano di lottizzazione (sentenza n. 5838 del 23 ottobre 2003) in quanto il “piano di lottizzazione costituisce uno strumento attuativo predisposto sulla base di scelte concordate fra l’autorità urbanistica ed i proprietari ed imprenditori interessati. Si esplica mediante atti negozia-li, compresa la cessione bonaria (per lo più gratuita) di quegli immobili che, altrimenti, l’ente pubblico dovrebbe acquisire mediante l’espropriazione, di modo che allo stesso devono aderire tutti i proprietari coinvolti. Presupposto indispensabile per l’adozione dei piani di lottizzazione è la partecipazione ed il consenso di tutti i proprietari dell’area omogenea interessata (Cons. giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., 2 febbraio 1999, n. 9). Il principio del necessario coinvolgimento dei proprietari dei terreni interessati deve valere anche nel caso di variante del piano di lottizzazione convenzionato di libera iniziativa, che implica l’osservanza delle medesime regole procedimentali stabilite per l’adozione dello strumento urbanistico. Nel caso di specie, i ricorrenti delle aree incluse nel piano di lottizzazione Cilavegna est non hanno chiesto l’approvazione della variante in esame, pertanto i provvedimenti urbanistici oggetto di ricorso sono illegittimi. L’illegittimità delle deliberazioni n. 22/1999 e n. 48/1999 comporta l’invalidità della concessione edilizia rilasciata il 21.6.2001 atteso che il Comune si è determinato sulla scorta di atti viziati in radice e, quindi, in forza di un’erronea rappresentazione dei pre-supposti di fatto e di diritto”.

Il Tribunale di Vigevano, con sentenza n. 231 del 10 maggio 2005, condannava Valentino Crepaldi, titolare della Euroimpianti s.r.l. (la società costruttrice), Giovanni Massara (progettista e direttore dei lavori), Luigi Giuffrida (titolare della ditta realizzatrice) per reati di abusivismo edilizio, mentre Crepaldi e Massara anche per le false attestazioni di disponibilità dell’area edificata che trassero in inganno il dirigente comunale che rilasciò la concessione edilizia.

Secondo legge, le opere abusive devono essere demolite e le aree interessate ritornare alla destinazione di servizi (verde pubblico, parcheggi) per il piano di lottizzazione. Eppure, fra ricorsi in appello, dilazioni ed incertezze, i residenti sono ancora in attesa.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico o.n.l.u.s. ha, quindi, inteso so-stenere questa piccola-grande battaglia per una migliore qualità della vita inoltrando (10 febbraio 2009) un esposto con richiesta di interventi (demolizione coattiva in sede sosti-tutiva, ecc.) all’Assessore al territorio ed urbanistica della Regione Lombardia ed al Direttore generale del medesimo Assessorato, al Corpo forestale dello Stato, al N.O.E. dei Carabinieri, al Comune di Cilavegna (Sindaco, Dirigente del Settore urbanistica, Coman-dante della Polizia municipale) e, per opportuna conoscenza, al Procuratore della Repubblica di Vigevano, al Procuratore regionale della Corte dei conti per la Lombardia ed al Prefetto di Pavia. Si auspica un rapido interessamento delle Autorità interessate per una definitiva soluzione che riconduca a legittimità una situazione che attende da troppo tempo il soddisfacimento del fondamentale interesse ad una migliore qualità della vita.

firmato Gruppo d’Intervento Giuridico
Stefano Deliperi

Gruppo d’Intervento Giuridico ONLUS

Associazione ecologista che utilizza in prevalenza lo strumento del diritto per la tutela dell’ambiente, la promozione dello sviluppo sostenibile e la difesa dei diritti civili.
Il Gruppo d’Intervento Giuridico è sorto a Cagliari nel giugno 1992 e opera in via autonoma. La propria attività è peculiarmente improntata all’ utilizzo mirato ed intelligente dello “strumento diritto” per difendere il territorio e le sue valenze ambientali, natura-listiche, paesaggistiche, archeologiche, storiche e culturali dagli attentati che quotidianamente vengono portati avanti da speculatori, inquinatori e, purtroppo, da amministra-tori pubblici insensibili, poco accorti o, addirittura, conniventi.

Parallelamente all’azione legale diretta, il Gruppo d’Intervento Giuridico svolge un’approfondita attività di studio delle tematiche ambientali.

Links: gruppodinterventogiuridico.blog.tiscali.it

La Provincia di Pavia – Divisione territorio (nota prot. n. 16663 del 25 marzo 2009) ha intimato al Comune di Cilavegna di provvedere agli accertamenti del caso ed a relazio-narle entro 10 giorni riguardo la vicenda del piano di lottizzazione “Cilavegna est”. E’ un passo fondamentale per l’eventuale ed auspicato esercizio dei poteri sostitutivi in mate-ria di abusivismo edilizio legati risposto alla richiesta di informazioni inoltrata lo scorso mese di febbraio dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (esposto del 10 febbraio 2009). Ed è un effetto della richiesta inoltrata dalla Direzione Generale Ter-ritorio e urbanistica della Regione Lombardia nei giorni scorsi, sempre in risposto all’esposto ecologista inoltrato dall’associazione Gruppo d’Intervento Giuridico. Con la nota del giorno 11 marzo 2009 (n. ZI.2009.4931), la Direzione generale Territorio e urbanistica evidenzia che, in seguito all’approvazione del P.T.C.P. avvenuta il 31 dicembre 2003, la competenza all’esercizio dei poteri sostitutivi in questione spetta all’Amministrazione Provinciale di Pavia (ai sensi dell’art. 49 L.R. n.12/2005 comma 2) e ricorda che compete alle singole Amministrazioni porre in essere quanto necessario al fine di garantire la piena ottemperanza ai provvedimenti repressivi dalle stesse emanate pertanto, invita l’Amministrazione Comunale di Cilavegna e l’Amministrazione Provinciale di Pavia a voler porre in essere, nell’ambito delle rispettive competenze, le verifiche e gli adempimenti necessari a garantire il pieno rispetto della legalità. Auspichiamo proprio che le Amministrazioni interessate provvedano in tempi brevi, a tutela degli interessi dei cittadini coinvolti nella vicenda.

Il presidente della Provincia di Pavia Vittorio Poma risponde sul caso della villetta abusiva di Cilavegna Est:In riferimento alla Sua, le segnalo che gli Uffici Provinciali competenti, che ho contattato personalmente, stanno valutando la situazione e provvedendo, a norma di legge, a verificare quanto segnalato, fermo restando che la competenza di carattere esecutivo è in capo al Comune. Condivido la Sua sensibilità in ordine al rispetto delle norme e alla piena tutela della legalità; desidero, anzi rassicurarLa in tal senso, garantendoLe che la Provincia di Pavia agisce sempre, senza ammettere deroghe, lungo questa precisa direttrice. Continuerò a seguire la vicenda e ad informarLa di tutti i suoi sviluppi.(Adbartolo)”

Qualora fosse necessario pianificare iniziative congiunte, invitiamo sia Adbartolo, che l’amico Alberto, bloggersindaco di Cilavegna, come pure il webmaster di www.ridisegnacilavegna.eu a prendere contatto con questa Redazione nei modi previsti alla pagina CONTATTI.Grazie!

1 commento a “Castello d’Agogna e dintorni (3). Cilavegna: un cittadino abbandonato…”

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  1. Renato Ressico il 12 apr 2009 alle 20:47 ha detto:

    anche il sottoscritto ha da raccontare in merito noi siamo otto proprietari di sei villette della lottizzazione “Cilavegna Est”
    abbiamo pagato ciascun lotto nel 90 circa 27 milioni di lire ai vecchi proprietari, per strade verde parcheggi (aree attrezzate) originariamente i lotti erano 9.
    fin qui tutto bene ma nel 98 i vecchi proprietari che gia avevano venduto tutti i lotti e quindi non avevano più nessun diritto in accordo con l’amministrazione comunale ( Bianco Adriana segretaria del partito di sinistra che è attualmente la maggioranza è la moglie di Crepaldi Valentino uno degli imputati) ( lascio a voi l’ardua sentenza………….)
    presentano una variante alla lottizzazione qualificandosi in quel momento come proprietari assoluti dei terreni e delle case facenti parte della lottizzazione, nella variante chiedono ed ottengono la monetizzazione di un terreno dove vi dovevano venire parcheggi verde (una piazzetta dove i nostri figli dovevano giocare, ora i nostri figli son cresciuti rimanendo sempre dentro casa perchè fuori non vi era uno spazio dove giocare) ma ecco i
    FATTI dettagliatamente
    1)
    Procedimento di lottizzazione 1991-1994
    1.1 Nel 1991 il Comune di Cilavegna approvava un piano di lottizzazione, di iniziativa privata (deliberazione di adozione in data 30 luglio 1991 e deliberazione di approvazione in data 16 dicembre 1991), denominato “Cilavegna est” relativo ad un’area complessiva di mq 13.658, per la quale il PRG prevedeva come modalità di intervento, appunto, un piano di lottizzazione convenzionata.
    1.2 Com’è noto, oltre l’approvazione con delibera consiliare del piano di lottizzazione ed eventuali ulteriori interventi regionali, elemento essenziale della fattispecie complessa che rende efficace il piano è, ai sensi dell’art.28 e successive integrazioni e modifiche, della legge urbanistica, la stipula di una convenzione con i contenuti in quella norma indicati (cessioni di aree, assunzione di oneri di urbanizzazione, termini, garanzie finanziarie).
    1.3 Tale convenzione veniva stipulata il 3 maggio 1994 tra il Comune e i proprietari dei terreni inclusi nel piano di lottizzazione, proprietari che, a seguito di compravendite nel frattempo effettuate, non coincidevano integralmente con quelli dell’epoca di presentazione del piano.
    1.4 La convenzione (pagg.3,4 e 5) indica i proprietari, precisando le superfici a ciascuno appartenenti, nel seguente ordine: Bartolomeo Adriano e Prestia Carmelina, Crepaldi Valentino e Bianco Adriana Piera, Impresa Edile Rondinelli s.r.l., Giambarresi Paolo e Piacenza Emanuela, Ressico Renato e Zorzolo Francesca, Euro Impianti s.r.l. (in persona del presidente del CdA Crepaldi Valentino), “Crepaldi s.n.c & C di Crepaldi Valentino”, Massara Mario.
    1.5 Nella convenzione urbanistica, regolarmente registrata e trascritta, era esplicitamente indicato, che l’area era soggetta a P.L.C. (pag.5 , terzultimo comma) , che si intendeva attuare il progetto approvato, che faceva parte integrante della convenzione, con tutti gli elaborati tecnici, comprese, tra le altre, le tavole relative ai progetti architettonico planivolumetrico , stradale e delle urbanizzazioni (pagg.6 e 7) e che tutti gli obblighi previsti nella convenzione venivano assunti dai lottizzanti e loro aventi causa a qualsiasi titolo (artt.2,3,4,7,8) e che gli aventi causa erano solidalmente responsabili per tutte le obbligazioni.
    1.6 Dopo la stipula della convenzione ex art.28 della legge urbanistica, i sigg. Cantoni Carlo e Degrandis Donatella acquistavano (atto del 5 settembre 1994) dall’Euro Impianti s.r.l. una villetta costruita sul lotto n.5,
    Nell’atto veniva richiamato il P.L.C. Cilavegna est e nel relativo certificato urbanistico veniva precisato che l’area era soggetta a .
    2)
    Variante del 1999 alla lottizzazione 1991-1994 finalizzata alla concessione edilizia n.10/2001
    2.1 In data 18 aprile 1999 l’ing. Giovanni Massara, dichiarandosi progettista e direttore dei lavori della lottizzazione “Cilavegna est”, presentava una variante per la ; la variante veniva adottata ed approvata dal Comune, con deliberazioni consiliari, rispettivamente, n. 22 del 29 aprile 1999 e n.48 del 28 settembre 1999. La convenzione ex art.28 L.U., modificativa di quella originaria, veniva stipulata tra il Comune e solo due proprietari dei terreni inclusi nel perimetro della lottizzazione, mentre gli altri proprietari e partecipanti e firmatari della convenzione variata venivano tenuti all’oscuro.
    2.2 La variante, promossa solo dalla Proprietà del terreno interessato, eliminava i servizi, prescritti dalla legge, in particolare i parcheggi , cui lo spazio era stato vincolato, secondo il piano e la convenzione, e lo rendeva edificabile.
    L’operazione, in sostanza, costituiva un buon affare per la Proprietà del terreno interessato, la quale, mediante il pagamento dell’importo della ”monetizzazione”, per di più a costo molto minore rispetto al prezzo di mercato delle aree edificabili, rendeva, come detto, edificabile il terreno, eliminando i servizi che costituivano indispensabile dotazione anche per gli altri lotti, pagati a prezzo maggiore proprio perché dotati di quegli indispensabili servizi, che ne costituivano qualità essenziale.
    Il Comune, da parte sua, non dava alcun peso alla diminuzione dei servizi in luogo, servizi, che già erano stati programmati con il criterio del minimo indispensabile, mentre la normativa consente la monetizzazione solo in mancanza della possibilità di reperire i servizi in luogo..
    Ciò consentiva alla Proprietà dell’area trasformata in lotto edificabile n.10 di chiedere l’edificazione di una villetta unifamiliare , ottenendo la concessione edilizia n.10 del 26 giugno 2001.
    Come vedremo, non contento di ciò, nella realizzazione della villetta, il proprietario commetteva gravi e numerosi abusi edilizi
    3)
    Giudizio TAR e Consiglio di Stato (pendente) in merito alla variante e alla concessione edilizia n.10/2001
    3.1 I sigg. Bartolomeo Adriano, Prestia Carmelina, Ressico Renato e Zorzolo Francesca (che quali proprietari di aree comprese nel perimetro di lottizzazione, avevano stipulata insieme agli altri proprietari la convenzione di lottizzazione ex art.28 della L.U.) e i sigg Cantoni Carlo e Degrandis Donatella (acquirenti nel 1994 di una villetta a schiera realizzata in base al piano di lottizzazione di cui trattasi) impugnavano davanti al TAR Lombardia questa variante e la conseguente concessione per l’edificazione dell’area, prima destinata a servizi anche per gli immobili di loro proprietà (ricorso n.1215/2002).
    3.2 Il TAR con sentenza n.5838 del 15 dicembre 2003 accoglieva il ricorso rilevando, conformemente al generale orientamento giurisprudenziale, che era stato violato il principio del necessario coinvolgimento, nel procedimento di variante del piano di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata, di tutti i proprietari dei terreni inclusi nel relativo perimetro.
    3.2.1 Il TAR rilevava che, in contrario, non si poteva aderire alla tesi delle controparti circa l’inefficacia della lottizzazione per scadenza del termine decennale di durata, e ciò perché, tra l’altro, la convenzione relativa era stata stipulata in data 3 maggio 1994 (la variante impugnata era del 1999, prima dunque del decorso di quel termine), né si poteva condividere l’affermazione delle controparti in ordine all’avvenuto assolvimento di tutti gli obblighi di urbanizzazione, in quanto ciò non risultava in fatto ed era smentito proprio dalla variante che, monetizzando gli standards, presupponeva che non fossero stati già attuati
    3.2.2. Il TAR aveva preliminarmente respinto le eccezioni in ordine alla tardività delle impugnazioni, rilevando che il termine di impugnazione della variante (in mancanza della prova della piena conoscenza) decorre, per i proprietari dei terreni inclusi nel perimetro di lottizzazione, dalla notifica dell’atto e non dalla pubblicazione, come avviene per la generalità dei terzi, e rilevando, inoltre, che il termine di impugnazione della concessione edilizia non poteva essere trascorso poiché il fabbricato era ancora incompleto.
    3.3 Contro la sentenza del TAR, notificata in data 20 gennaio 2004, proponevano appello le parti soccombenti (ricorsi n.ri 2910 e 2911/04), lamentando la violazione del principio del contraddittorio, in quanto i difensori non avevano ricevuto regolare avviso di fissazione dell’udienza di discussione (l’autorizzata notifica dell’avviso tramite fax non sarebbe stata valida per la dimostrata deviazione del fax verso altro studio, per cause di cattivo funzionamento), insistendo nelle eccezioni preliminari e nelle tesi di merito.
    Val la pena, anche qui, accennare fugacemente, alle obiezioni di merito contro le tesi degli appellanti, basate su due punti cruciali, agevolmente contrastabili:
    - controparte afferma che la variante riguarderebbe una “esigua superficie”, un “fazzoletto di terra”, dimenticando che l’area fa parte di una programmazione edificatoria relativa ad una superficie di mq 13..658 e che l’esiguo fazzoletto conteneva la maggior parte dei servizi dell’intera lottizzazione; la monetizzazione di tali servizi comporta un costo irrisorio e mentre giova ai proprietari del “fazzoletto”, nuoce gravemente alle altrui proprietà pagate a maggior prezzo per quei servizi , che di quei servizi debbono essere dotate per legge, che in mancanza di quei servizi, perdono una qualità essenziale e perdono possibilità di essere utilizzate al meglio.
    - afferma ancora controparte che i proprietari dei terreni compravenduti sarebbero stati invitati a sottoscrivere la convenzione ex art. 28 L.U. per “mera cortesia”, ma dimentica che essi erano proprietari al momento della stipulazione e per questa ragione ne erano parti necessarie, come chiarito dal TAR; controparte dimentica, inoltre, che il piano di lottizzazione non comporta regole diverse tra i proprietari inclusi nel suo perimetro, i quali, anche quando non sono proprietari dei terreni destinati a servizi, ne sopportano l’onere (mediante il pagamento del corrispettivo della compravendita o con altri patti) e, comunque, vi sono direttamente interessati, in quanto da quei servizi dipende una qualità essenziale della rispettiva edificazione, oltre che il valore del terreno.
    3.4 Il Consiglio di Stato, in via incidentale, sospendeva l’efficacia della impugnata sentenza del TAR, con ordinanze nri. 2933 e 2934/04, rilevando che l’appello appariva sorretto da sufficienti elementi di fondatezza (anche se, data la varietà dei motivi di impugnazione, non è dato sapere se questa considerazione si riferisse alla violazione del contraddittorio o ad altre eccezioni o argomenti, non apprezzabili “prima facie”).
    4)
    Fabbricato al rustico in totale difformità dalla concessione edilizia n.10/2001
    Nel frattempo il fabbricato in corso di realizzazione in base alla variante del piano di lottizzazione e alla concessione edilizia oggetto del citato giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato, presentava difformità (traslazione verso la strada in violazione delle prescritte distanze, aumento di altezza e di volume, utilizzazione di volumi di altri lotti e numerose altre minori) tali da configurare .
    Il Comune di conseguenza emetteva l’ordinanza n. 33/2002, prot. 2098 in data 19.12 2002, di demolizione dell’ opera abusiva e di acquisizione al patrimonio comunale trascorsi 90 giorni dalla notifica dell’atto.
    5)
    Aspetti penali della variante 1999 al PLC e della realizzazione del fabbricato in totale difformità dalla concessione edilizia n.10/2001
    Le vicende indicate (variante del 1999 al PLC e difformità essenziale del fabbricato oggetto della concessione edilizia n.10/2001) hanno determinato il rinvio a giudizio penale dei responsabili.
    Oltre le imputazioni per gli abusi edilizi per difformità essenziali (aumento dell’altezza, dei volumi, diminuzione delle distanze) sono state contestate: anche ai responsabili
    - , ciò perché
    - la falsa attestazione, contenuta nella convenzione di lottizzazione ex art. 28 L.U., in data 3 dicembre 2001, relativa alla variante 1999 al PLC in questione, degli stipulanti privati in ordine alla circostanza di :
    - il mutamento di destinazione dell’area da servizi a edificazione a vantaggio patrimoniale della Euro Impianti s.r.l..
    6)
    Variante al PRG per sanare l’abuso
    Nonostante ciò , e nonostante che il ricorso avverso la variante impugnata fosse stato discusso il 23 ottobre e se ne attendeva la decisione (e forse proprio per raddrizzare la situazione, a beneficio del proprietario che eliminava i servizi e commetteva abusi edilizi), il Comune adottava una variante al PRG (deliberazione n.25 del 27 ottobre 2003 approvata dalla Regione con delibera VII/15203 del 21 novembre 2003), variante che conteneva una disciplina dell’area in questione, del “fazzoletto di terra”, esattamente conforme all’opera abusiva.
    In sostanza il PRG diminuiva la larghezza della strada unicamente lungo il lotto dove insiste l’opera abusiva per aumentare la distanza dal ciglio stradale, oltre che per aumentare la volumetria dell’opera abusiva..
    7)
    Accertamento di conformità dell’opera abusiva
    In data 22 aprile 2004 il sig. Crepaldi Valentino, quale socio amministratore della “Crepaldi s.n.c & C di Crepaldi Valentino” e > presentava istanza di accertamento ex art.36 T.U. edilizia, invocando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui ed esprimendo l’opinione che si dovesse perché
    Il Comune in data 30 giugno 2004 rilasciava il richiesto permesso n.14 , prot. n.5865, di costruire l’opera abusiva.
    * * *
    DIRITTO
    VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO.
    1)
    Vizi dell’accertamento di conformità per invalidità e inefficacia della (nominale) variante al P.R.G.
    1.1 Al riguardo occorre rilevare , anzitutto, che la nuova normativa introdotta dal PRG è solo formalmente un atto di natura provvedimentale e cioè di esercizio del potere urbanistico di disciplina del territorio, ma sostanzialmente è un atto illecito.
    E’ ben vero che un nuovo P.R.G. può modificare la disciplina del territorio anche per la parte regolata da una lottizzazione in corso o appena completata con un assetto dell’area definito, previa specifica motivazione (secondo quanto la giurisprudenza ha avuto occasione di statuire, per lo più in fattispecie di scelte per aumentare i servizi e le zone di rispetto e non ulteriormente riduttive degli uni e delle altre, come nel caso in esame), tuttavia, tale modifica può avvenire solo in forza di una disciplina di carattere generale e di interesse pubblico, carattere e interesse, che seppure non specificamente esplicitati, si debbono desumere dal complesso della disciplina adottata..
    Invece, non si può ammettere che il potere di pianificazione generale venga accampato ed esercitato solo per sanare un abuso edilizio, per di più al fine di sottrarre un’area alla destinazione per servizi (già scarsi) di pertinenza urbanistica di altri immobili e rendere l’abusivista indenne a posteriori da tutte le gravi infrazioni commesse e, ancor per di più, ignorando che l’area era acquisita al patrimonio comunale..
    Come già accennato l’abusivista aveva realizzato l’immobile a distanza (ml 6,80) dal ciglio stradale inferiore a quella prescritta (di 7,50 ml).
    La variante al PRG, pur di favorire l’abusivista, diminuisce a 7 metri la larghezza della strada che esso, nella convenzione ex art.28 L.U., si era impegnato a cedere al Comune e la diminuisce unicamente lungo il lotto oggetto dell’abuso e nonostante che lo spazio sottratto alla strada contenesse la rete degli impianti pubblici, sia quelli del sottosuolo che i pali, con i lampioni e la rete elettrica di superficie, che per legge non sono monetizzabili (art.1 l.r.n.60/77) e ciò quando per tutto il resto del comparto la larghezza della strada è di 9 metri e non vi è differenza alcuna di caratteristiche del suolo tra i due tratti (quello generale di tutta la rete del comparto e il breve pezzo lungo il lotto in questione). Ictu oculi, e senza alcuna possibilità di dubbio, appare chiaro che non c’è alcuno spazio per sostenere che il restringimento (oltretutto pericoloso) della strada solo per un breve tratto ed unicamente lungo il lotto in questione possa obbedire ad un criterio diverso da quello di stabilire a posta per l’abusivista una distanza inferiore a quelle prescritta mediante lo stratagemma di restringere solo a suo favore la larghezza della strada
    Non solo i cittadini e lottizzanti serviti da una strada larga 9 metri assistono allo ius singolare dell’abusivista che ha avuto la forza di imporre un restringimento solo a suo favore e a danno di tutti gli altri, ma lo stesso scopo perseguito dalle norme sulle distanze dalle strade (di lasciare una fascia laterale libera dall’edificazione) viene frustrato se la strada non si lascia di uniforme larghezza laddove è possibile.
    Per accrescere poi le dimensioni del lotto per potere sanare l’eccesso di volumetria, la variante al PRG esclude dalla destinazione a strada persino il marciapiede e lo spazio contenente la rete già realizzata degli impianti pubblici, sia quelli del sottosuolo che i pali, con i lampioni, e la rete elettrica di superficie, spazio che anche la variante al PLC aveva lasciato come da cedere al Comune (tali spazi non sono monetizzabili: art.1 l.r.n.60/77)
    Riportiamo da un brano della decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3149, punto 6, l’orientamento giurisprudenziale in fattispecie in cui la qualificazione di strumento urbanistico era stata nominalmente attribuita ad un atto amministrativo viziato (mentre quello di cui qui si discute è anche illecito e dunque in assoluta carenza di potere)
    >
    Dunque, la nuova regolamentazione dell’area non può essere invocata dagli intimati rispettivamente per concedere ed ottenere la sanatoria e comunque deve essere annullata.
    1.2 Ma anche ammesso che la nuova regolamentazione dell’area possa essere accreditata come esercizio del potere pianificatorio (e non come ingiustificato intervento per svincolare l’abusivista dal rispetto delle norme e dei patti trascritti) , ugualmente, la variante sarebbe illegittima.
    Infatti la variante del 2003 al PRG interviene in un ambito assoggettato a lottizzazione ancora vigente (poiché, come ha rilevato anche il TAR scadeva a maggio 2004, avendo completato il suo iter costitutivo con la convenzione stipulata nel maggio 1994) , oppure, interviene, quanto meno, in un ambito di recente assetto, con standards già reperiti e non sostituibili più in loco, e dunque avrebbe dovuto contenere una specifica motivazione del cambiamento. Il Comune non può soddisfare la norma dell’art.28 L.U. in materia di cessioni e servizi solo temporaneamente, alla condizione risolutiva, che quelle dotazioni abbiano durata decennale e cioè che scadano nel momento stesso in cui il risultato della lottizzazione si deve compiere.
    Inoltre la variante al PRG (adottata 27 ottobre 2003) è intervenuta quando erano sub iudice (il ricorso è stato discusso davanti al TAR all’udienza del 23 ottobre) proprio la variante al PLC ed è intervenuta proprio per confermare l’eliminazione dei prescritti servizi già programmati nel PL e sanciti nella relativa convenzione.
    Si tratta di vizi che possono essere fatti valere ora sia per quanto detto sub 1.1. in ordine alla necessità della notificazione individuale di atto che non è a contenuto generale e usurpa il nome di P.R.G., sia perché intende sciogliere il lottizzante da obbligazioni legali che hanno natura di obbligazioni propter rem sorte dalla convenzione di lottizzazione (sulla natura di tali obbligazioni torneremo più avanti), sia perché il piano non risulta regolarmente pubblicato
    2)
    Vizi dell’accertamento di conformità per mancanza della legittimazione dei richiedenti
    1) L’accertamento di conformità può essere chiesto, come il permesso di costruire, a chi ne ha titolo. Al riguardo valgono le seguenti considerazioni.
    a) Nel nostro caso, come detto, il Comune aveva emesso l’ordinanza n. 33/2002, prot. 2098 in data 19.12 2002, di demolizione delle opera abusiva e di acquisizione al patrimonio comunale trascorsi 90 giorni dalla notifica dell’atto. Essendo trascorso infruttuosamente il termine previsto, l’opera è stata acquisita di diritto al patrimonio comunale, come disponeva l’art.13 della l. n.47/85 e come ora dispone l’art.36 del T.U. dell’edilizia.
    Dunque, il Comune non poteva rilasciare il permesso di costruire all’abusivista la cui proprietà era stata confiscata di diritto (se non fosse così, del resto, i responsabili, funzionari competenti che non avessero provveduto agli adempimenti occorrenti e il sindaco, cui comunque spetta la vigilanza sui servizi e sul patrimonio comunale, risponderebbero dei danni arrecati al Comune; così come su di essi grava la mancata riscossione della oblazione cui è subordinato l’accertamento di conformità).
    Com’è noto, decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni assegnato al destinatario dell’ordine di demolizione, l’effetto acquisitivo al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 7, l. 28 febbraio 1985 n. 47, si produce di diritto, con il conseguente carattere meramente dichiarativo del successivo provvedimento amministrativo. ( T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 16 maggio 2003, n. 830; Consiglio Stato, sez. V, 18 dicembre 2002, n. 7030; T.A.R. Lombardia Brescia, 20 ottobre 2000, n. 639; Consiglio Stato, sez. V, 20 aprile 1994, n. 333 ; T.A.R. Lombardia Milano, 27 ottobre 1988, n. 351).
    (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 2 maggio 2000, n. 137).
    (Cassazione civile, sez. III, 12 luglio 1991, n. 7769 ).
    b) L’area era gravata dalla destinazione a servizi di pertinenza di altri lotti, appartenenti ad altri proprietari, con cui il Comune aveva concordato quella destinazione mediante la stipulazione dell’apposita convenzione urbanistica.
    Il Comune, dunque, nel valutare il titolo occorrente per il rilascio del permesso, avrebbe dovuto rilevare che l’area era ben vero di proprietà dei ricorrenti, ma gravata da obbligazioni propter rem a causa della sua destinazione a servizi di non esclusiva pertinenza dell’area stessa , obbligazioni che limitavano il diritto di proprietà e dunque il titolo per ottenere il permesso di costruire.
    La giurisprudenza ha avuto occasione di ribadire che l’assunzione degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione, a norma dell’art.8 comma 5 n. 2 della l. 6 agosto 1967 n. 765 ha natura di obbligazione “propter rem” ; la relativa convenzione urbanistica ha natura contrattuale e ha efficacia tra tutte le parti che l’hanno stipulata (Cassazione civile, sez. I, 29 aprile 1999, n. 430; sez. I, 20 dicembre 1994, n. 10947; sez. I, 14 ottobre 1992, n. 11218; sez. II, 26 novembre 1988, n. 6382).
    Si riporta, in particolare, il punto 2.1 della sentenza della Suprema Corte, II, 18 febbraio 1999, n.1366, in una fattispecie vicina a quella in esame (di lottizzante che intendeva sottrarsi all’obbligo di cessione di area unilateralmente, avendo venduto tutti i lotti):
    .
    Dal momento che il lotto in questione non si deve più considerare interno ad un perimetro di lottizzazione, in base al nuovo piano regolatore, esso deve rispettare , e non le rispetta, le indicate distanze non potendo avvalersi dell’ultima parte della disposizione secondo cui .
    La distanza di cui trattasi si deve applicare anche nei centri storici (Cons. St., V, 19 marzo 1999, n.280).
    Nel caso di specie la distanza dal fabbricato cui è interposta la via dei Mille avrebbe dovuto essere di 7, 50 per lato e cioè l’edificazione avrebbe dovuto rispettare un distacco tra fabbricati di 15 ml oltre la larghezza della sede stradale.
    Il fabbricato in questione non rispetta nemmeno la distanza di 7,50 dal ciglio stradale.
    b) 1l fabbricato in questione viola pure la distanza dal confine con la proprietà dei ricorrenti Bartolomeo Adriano e Prestia Carmelina .
    Anche gli altri ricorrenti sono legittimati a far valere tale violazione perché hanno interesse a far valere l’illegittimità dell’accertamento di conformità che sottrae dotazioni di servizi in loco di pertinenza anche di loro proprietà.
    La proprietà dei sigg. sigg. Bartolomeo e Prestia è così individuata nell’atto di compravendita:
    appezzamento di terreno non urbanizzato in parte edificabile ed in parte a zona di rispetto , della superficie complessiva di mq. 882, da distinguersi in catasto terreni al foglio 5 mappali:
    n. 3946 (già 1123 /c) di mq. 856 – RDL. 22256 – RAL. 13696;
    n. 3978 (già 1123 /a) di mq. 26 – RDL. 234 – RAL. 221;
    giusta frazionamento prot. 654/92 approvato dall’UTE di Pavia in data 2 marzo 1993.
    La nuova costruzione dista meno dei prescritti 5 metri dal confine della proprietà dei ricorrenti così individuata, e appaiono infondate le tesi per supposti errori che sposterebbero il confine..
    5)
    Vizi dell’accertamento di conformità per la violazione delle norme sugli indici di P.R.G.
    Come si è detto, il terreno di proprietà dei ricorrenti Bartolomeo e Prestia è quello risultante da frazionamento individuato nell’atto di compravendita. Invece i calcoli per l’edificazione del nuovo lotto confinante sorto dall’eliminazione degli standards del PLC sono stati effettuati sull’intera superficie senza nemmeno escludere, come detto, le aree destinate alla rete dei servizi che per legge non sono monetizzabili (art.1 l.r.n.60/77) e sono parte del demanio stradale..
    6)
    Inefficacia dell’ accertamento di conformità per la mancata subordinazione al pagamento degli oneri
    Il permesso di costruire è subordinato comunque al pagamento degli oneri di urbanizzazione in misura doppia, mentre nel caso ciò non è avvenuto; al contrario di quanto sostengono gli interessati non sono previsti esoneri di tale sanzione nel caso di abusi solo formali (ma nel caso, si , è visto trattarsi di abusi connotati da illegittimità e da illeciti sostanziali oltre che a danno degli altri lotti)
    7)
    Vizi dell’accertamento di conformità per la violazione degli artt.7, 8, 10 ed 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241
    E’ necessaria la comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione edilizia al confinante che sia facilmente individuabile.
    In un casi analoghi la giurisprudenza ha ritenuto che la comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria deve essere effettuata in favore del terzo confinante, in quanto destinatario degli effetti finali del provvedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90.
    * * *
    Tutto ciò premesso, risulta evidente che le condotte illecite perpetrate dai signori: Crepaldi Valentino, Massara Giovanni, Lenti Maura, Facchi Donatella, Casazza Alessandro, Massara Mario, Legnazzi Luciano, Sindaci e Assessori Comunali, abbiano eluso, l’originaria convenzione urbanistica, le norme di legge e di P.R.G. disciplinanti la lottizzazione, le prescrizioni in tema di distanze dalle strade (via dei Mille) e dal proprio confine, in tal modo deprivando la rispettiva proprietà del verde e dei parcheggi che dovevano servire l’intero comparto, nonché della prescritta ampiezza della via di penetrazione. Tutto ciò ha comportato un’ingiusta perdita di qualità essenziali per gli immobili coinvolti, incidendo negativamente sia sul valore dei terreni e dell’edificazione che sulla possibilità di utilizzarli al meglio. Inoltre i falsi e gli abusi consumati attraverso un complesso intreccio di inganni e prevaricazioni, hanno procurato al sottoscritto, oltre alla perdita patrimoniale, anche non poche ansie e preoccupazioni, specie a causa della difficoltà di superare gli ostacoli di apparente legalità frapposti alla emersione degli illeciti e dunque alla giusta tutela delle proprie ragioni.

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